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EGI Security on DIY Trade
 
Pag. 1 - 2
Gli impianti anti-intrusione
 
Oggi gli impianti di videosorveglianza costituiscono delle piattaforme di raccolta di immagini video, che vengono successivamente analizzate da applicativi sempre più intelligenti, hanno ormai abbandonato la vecchia denominazione di rivelatori di movimento, per assumere la nuova denominazione di analisi del con tenuto video.
Due delle più grandi aziende americane del settore della difesa hanno fornito alle autorità ci nesi degli applicativi intelligenti di analisi del segnale video, che sono stati installati nelle sale operative, che ricevono le immagini di centinaia di telecamere, installate nelle principali città cinesi, dove si svolgeranno i giochi olimpici. Questi applicativi sono talmente sofisticati, che il ministero della difesa USA ha perfino avanzato obiezioni al fatto che essi potessero essere disponibili ad una potenza straniera. Ovviamente stiamo parlando di applicazioni limite, che oggi sono disponibili a cifre modeste degli applicativi di analisi del segnale video, che in molti casi possono permettere alle telecamere di sostituire i tradizionali sensori volumetrici di intrusione. Rimane ancora in piedi il problema del costo, ma le ultime telecamere che arrivano dalla Cina, con qualità più che accettabile, cominciano a costare cifre che sono molto vicine a quelle di un buon sensore a doppia tecnologia.
A questo punto, ci si può cominciare a chiedere se e fino a che punto i tradizionali sensori antintrusione, con relative centraline di comando e controllo, potranno in un futuro non lontano essere sostituiti da telecamere e da una centralina di gestione, con incorporato il sistema di videoregistrazione, che costa sempre di meno, pur crescendo ogni giorno la capacità di archiviazione. Chi scrive non ritiene che questa evoluzione sia dietro l'angolo, ma desidera solo richiamare l'attenzione di costruttori, installatori ed utilizzatori sul fatto che, nel pianificare l’installazione di sistemi antintrusione, basati su sensori tradizionali o su telecamere intelligenti, occorre guardare lontano e soprattutto avere un approccio aperto al futuro.
Chi scrive sta adesso progettando i sistemi di sicurezza che dovranno essere installati in edifici, che verranno portati a ultimazione nel prossimo decennio. Come si fa a non pensare sin da ora a soluzioni del genere?

Adalberto Biasiotti - Antifurto - 6 Maggio 2008
 
Il Garante interviene
 
Garantire la sicurezza di un quartiere non motiva la presenza di telecamere che, anche in modo casuale e inconsapevole, riprendano interni di abitazioni private, violando in questo modo la privacy dei cittadini che ci vivono.
È quanto deliberato dal Garante in risposta alla segnalazione di un cittadino che reputava leso il proprio diritto alla privacy dalla presenza di diverse telecamere installate dal suo comune, in prossimità del proprio immobile, e in grado di "guardare" fin all’interno delle abitazioni.
Le telecamere, come affermato dallo stesso comune, erano state posizionate, oltre che per monitorare il traffico, anche per esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini, tutela del patrimonio e controllo di determinate aree.
Inizialmente il comune aveva dichiarato che l’impianto era progettato in modo da non riprendere edifici privati ed era comunque in grado, attraverso un sistema di mascheratura dinamica delle finestre, eventualmente riprese, di garantire la riservatezza delle persone.
Ad ogni modo dopo aver esaminato alcune foto presentate dal Comune, l’Autorità ha ordinato un sopralluogo dal quale è stato rilevato che il tipo di telecamera installata consentiva facilmente di fare zoom, brandeggio e identificazione dei tratti somatici delle persone che venivano riprese. Pur non essendo collocate in direzione delle abitazioni, il sistema permetteva a qualsiasi operatore, che aveva accesso diretto al server, di spostare le telecamere nelle diverse angolazioni e compiere così un’intromissione ingiustificata nella vita privata degli interessati.
Dopo aver valutato questi elementi il Garante ha stabilito che, per l’utilizzo lecito di questo sistema di videosorveglianza, il comune avrebbe dovuto adottare ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private; dovrà circoscrivere, quindi, la dislocazione, l’uso dello zoom e, in particolare, l’angolo visuale delle telecamere in modo da eliminare ogni forma di ripresa, anche nei casi di non registrazione, di spazi interni delle abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio e oscuramento automatico, non modificabili dall’operatore. Il comune dovrà integrare inoltre il modello di informativa indicando, oltre al monitoraggio del traffico, le finalità di sicurezza e di controllo di sua competenza.

Media System Service - Maggio 2008
 
Provvedimento
 
L’adozione di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali: la voce e l’immagine, infatti, sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, specie negli ultimi anni, e le problematiche che l’utilizzo di nuove tecnologie solleva, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
Nel luglio del 2000 è stata portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia.
Prima del provvedimento generale del 29 aprile 2004, il Garante aveva già adottato nel novembre 2000 delle prime linee guida che indicava le regole per garantire che l’installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
Il Garante ha, inoltre, avviato le procedure per l’adozione di un codice deontologico e di buona condotta del settore che fissi regole e garanzie riguardo alla raccolta, all’uso e alla conservazione delle immagini rilevate attraverso videosorveglianza.

Link al Dossier completo del 24 febbraio 2006
 
 
 
 
Statuto dei Lavoratori (Art.4 della legge 300/70)
 
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, ART. 4 - Impianti audiovisivi.

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
 
 
 
 
 
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